- Decreto Ministero dell’
Interno 22 Aprile 2005:
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili liquidi
L’emanazione della
regola tecnica in argomento si prefigge di aggiornare la normativa di
prevenzione incendi
del settore, finora basata sulla circolare 29 luglio 1971, n. 73, che a distanza
di oltre 30 anni, non risulta più adeguata al progresso tecnico ed
impiantistico, nonché di armonizzare le disposizioni di sicurezza
antincendio per gli impianti di produzione calore alimentati da
combustibili liquidi con quelle inerenti gli impianti alimentati da
combustibili gassosi (disciplinati dal D.M. 12 aprile 1996 e successive
modifiche ed integrazioni).
Stante l’analogia
degli argomenti trattati, la regola tecnica ricalca nell’impostazione lo
schema redazionale già seguito dal D.M. 12 aprile 1996 anche per
facilitarne la lettura, l’interpretazione e l’applicazione.
Il campo di
applicazione del decreto è riferito agli impianti termici aventi potenza
termica
complessiva
maggiore di 35 kW (ossia circa 30.000 kcal/h) destinati a:
- climatizzazione
di edifici ed ambienti;
- produzione
centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- forni da pane ed
altri laboratori artigiani;
- lavaggio
biancheria e sterilizzazione;
- cucine e lavaggio
stoviglie.
Sono invece esclusi
da detta regolamentazione gli impianti inseriti in cicli di lavorazione
industriale e gli inceneritori, per i quali le misure tecniche di
prevenzione incendi previste possono rappresentare, comunque, un utile
riferimento.
Per gli impianti di
produzione calore esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 28
aprile 2005, purché approvati o autorizzati dai Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco, ossia in possesso del certificato di prevenzione
incendi o del parere di conformità favorevole sul progetto, non è richiesto
alcun intervento di adeguamento anche nel caso di aumento della
potenzialità termica se contenuta entro il 20%.
Viceversa per gli
impianti esistenti ancora in possesso del nulla osta provvisorio,
rilasciato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 818/1984, è previsto
l’adeguamento alle nuove disposizioni di prevenzione incendi entro tre
anni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro luglio 2008), ad
eccezione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei
locali di installazione per i quali può applicarsi la precedente
normativa.
L’articolo 7
prevede l’abrogazione di tutte le disposizioni di prevenzione incendi
impartite in materia, ossia:
- Circolare n. 73
del 29/07/1971: Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio –
Istruzioni per
l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico;
disposizioni ai fini della prevenzione incendi;
- Lettera circolare
n. 8242/4183 del 5/04/1979: Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie
funzionanti a
gasolio, a gas metano e/o a GPL, a servizio di ristoranti, mense
collettive,
alberghi, ospedali
e simili;
- Lettera circolare
n. 14795/4101 del 26/07/1988: Chiarimenti interpretativi su problemi di
prevenzione
incendi;
- D.M. 9 febbraio
1989: norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed
installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre;
- Lettera circolare
n. P884/4134 del 19/05/1998: Circolare n. 73 del 29/07/71 – Chiarimenti
inerenti il punto 1.3 – Dimensioni.
Nell’allegato
tecnico, suddiviso in sette Titoli, sono impartite specifiche
prescrizioni in funzione delle modalità di installazione degli apparecchi
termici, secondo il seguente schema: o installazione all’aperto; o
installazione in locali esterni; o installazione in fabbricati destinati
anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato
servito:
- locali di
installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed
ambienti, per la
produzione
centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- locali per forni
da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e
sterilizzazione;
- locali di
installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie;
- locali di
installazione di generatori di aria calda a scambio diretto;
- locali di installazione
di moduli a tubi radianti;
- locali di
installazione di nastri radianti;
o installazione di
apparecchi all’interno di serre.
Quindi oltre ai più
tradizionali impianti per il riscaldamento centralizzato, la nuova regola
tecnica disciplina anche alcune tipologie impiantistiche che vanno sempre
più diffondendosi per la climatizzazione di attività caratterizzate da
grandi volumetrie (reparti produttivi, attività commerciali, depositi,
impianti sportivi, padiglioni fieristici, ecc.) quali:
a) GENERATORI DI
ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO: apparecchi destinati al riscaldamento
dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con
scambio termico attraverso le pareti dello scambiatore, senza fluido
intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più
ventilatori;
b) MODULI A TUBO
RADIANTE: apparecchi destinati al riscaldamento di ambienti mediante
emanazione di calore per irraggiamento, costituiti essenzialmente da una
unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dal
bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, ecc.;
c) NASTRI RADIANTI:
apparecchi destinati al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di
calore per irraggiamento costituiti da una unità termica e da un circuito
di condotte radianti per la distribuzione del calore che devono essere a
tenuta, esercite costantemente in depressione e la cui temperatura
superficiale non deve superare i 300 C°.
Infine anche le
specifiche disposizioni per il deposito di combustibile liquido sono state,
ove possibile, semplificate e razionalizzate.
Si riporta di
seguito integralmente il suddetto Decreto
(GU n. 116 del 20-5-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti
termici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio
1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto
corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti
disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o
vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
e gli inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e
gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della
direttiva 97/23/CE.
4. Piu' apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali
direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico
impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei
singoli apparecchi. All'interno di una singola unita' immobiliare adibita
ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva,
non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non
superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i
caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli
scaldabagno e le lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di
nuova realizzazione.
Art. 2.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW
(convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di
100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purche' approvati
o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non
superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purche'
realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata
termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento
alle disposizioni del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati
alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso
e di aerazione dei locali per i quali puo' essere applicata la previgente
normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purche' realizzati
in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non
comportare il superamento di 116 kW.
Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all'art.
1 sono realizzati in modo da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti
in locali diversi da quello di installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti
gli impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente
art. 3, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli
apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di
buona tecnica.
Art. 6.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo
SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche
applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo
quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
TITOLO I
Generalita'
1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre
1983). Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e
relativo/i bruciatore/i;
b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a
conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione, realizzato
con materiali incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed
al calore e tali, in ogni caso, da garantire che la temperatura della
superficie esterna non costituisca elemento di pericolo per gli ambienti
e le strutture attraversate;
c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi
dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti
costruttivi previsti per il camino;
d) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o
per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da
un generatore d'aria calda;
f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la
distribuzione del combustibile liquido;
g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio
combustibile o gasolio) o di origine vegetale;
h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al
riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di
combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore,
senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria e' mantenuto da
uno o piu' ventilatori;
i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del
combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati
alla produzione di calore;
j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti
comuni;
k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non
inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura
e' a quota inferiore a + 0,6
m al di sopra del piano di riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne'
interrato;
n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da
una unita' monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante,
dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale
scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di
sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore
e dagli accessori
relativi;
o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti
mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unita'
termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del
calore stesso. L'unita' termica e' composta da un bruciatore, da un
ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di
ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo
e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal
termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale. Le condotte radianti,
la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C, devono essere
realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate
termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed
esercite costantemente in depressione; tali condotte sono parte
integrante dell'apparecchio;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello
spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono
realizzate le aperture di aerazione;
q) portata termica: quantita' di energia termica assorbita nell'unita' di
tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kiloWatt
(kW);
r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;
s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte
aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un
tempo prestabilito.
1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
1. Gli apparecchi possono essere installati: all'aperto;
in locali esterni;
in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella
volumetria del fabbricato servito;
in serre.
2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da
non essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni.
1. Nel caso in cui l'asse del bruciatore e' ubicato a quota maggiore
della generatrice superiore del serbatoio non e' necessario prevedere
bacini di contenimento o soglie rialzate.
TITOLO II
Installazione all'aperto
2.1 Disposizioni comuni.
1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le
caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo
di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici,
secondo quanto stabilito dal costruttore.
2. E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata
con materiale incombustibile.
3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti
degli edifici, oppure,
deve essere interposta una struttura avente caratteristiche non inferiori
a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione
retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota
maggiore rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto un idoneo
bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in
modo tale da evitare l'accumulo delle acque meteoriche.
2.2 Disposizioni particolari.
2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto.
1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo
o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, deve
essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali
serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI
30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto
automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le
lavorazioni o i materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar
luogo ad incendi e/o esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria.
Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.
1. E' ammessa l'installazione di tubi e nastri con la parte radiante
posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di
questi, purche' la parete attraversata sia realizzata in materiale
incombustibile per almeno 1
m dall'elemento radiante. Per la parte installata
all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6 per i moduli a tubi
radianti e al punto 4.7 per i nastri radianti.
TITOLO III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali
incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione
richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di
disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito
4.1 Disposizioni comuni.
4.1.1 Ubicazione.
1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale
del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al
15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o
privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad
uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta
per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione.
1. I locali devono essere dotati di una o piu' aperture permanenti di
aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1; e' consentita la protezione delle aperture di aerazione con
grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non
venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della
realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura e' considerata
parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non
inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei
locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della
legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n. 1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 1971), le
superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva,
non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato («Q» esprime la
portata termica, in kW, e «S» la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di
riferimento: S >= Q x 9;
c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del
piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore
a 100 cm2.
3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le
pareti verticali e orizzontali del locale, nonche' le distanze fra gli
apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal
costruttore dell'apparecchio.
4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di
edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda,
acqua surriscaldata e/o vapore.
1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici.
4.2.1 Caratteristiche costruttive.
1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi
devono costituire compartimento antincendio.
2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori
a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva
inferiore a 116 kW e' ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R
60 e REI 60. Le strutture devono essere realizzate con materiali
incombustili.
3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo
punto 4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve rispettare le
seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:
non superiore a 116 kW: 2,00
m;
superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
superiore a 350 kW: 2,50
m.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota
maggiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve
essere rialzata di almeno 0,20
m rispetto al pavimento. Inoltre il pavimento ed
una fascia di almeno 0,20
m di altezza delle pareti perimetrali, devono
essere resi impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa
determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale
di combustibile.
4.2.2 Aperture di aerazione.
1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le
modalita' riportate al punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso
inferiore a 2.500 cm2 .
4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio dei
canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua,
del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio
dell'apparecchio.
2. E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale
tipo di installazione.
3. E' consentito che piu' apparecchi termici a pavimento o a parete,
previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro
in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di
sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.
4.2.4 Accesso.
1. L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
2. L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno avente le
seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
superficie in pianta netta minima di 2 m2;
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su
parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o
su intercapedine. Nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come
sopra specificato e' consentito l'utilizzo di un condotto in materiale
incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di
sopra della copertura dell'edificio.
3. Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati
destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attivita'
comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici
aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'allegato al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9
aprile 1982) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2,
l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine
antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.4.1 Porte.
1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
avere altezza minima di 2
m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;
b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
essere apribili verso l'esterno;
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o
privata scoperta, o da intercapedine antincendio non e' richiesto il
requisito della resistenza al fuoco, purche' siano realizzate in
materiale incombustibile.
4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori
artigiani e sterilizzazione.
1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi
esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non
inferiori a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono
consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in
materiale incombustibile;
da locali attigui, purche' pertinenti l'attivita' stessa, tramite porte
larghe almeno 0,8 m,
di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di
autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito ad un
sistema di rivelazione incendi.
4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto
4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non
inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a
116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in
materiale incombustibile;
dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e
REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del
tipo normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione
incendi.
2. E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attivita' servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato,
con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la
comunicazione puo' avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le
caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera b),
indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di
pasti.
1. L'installazione di apparecchi di cottura e' consentita, negli stessi
locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace
sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa
aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale
incombustibile e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la
raccolta delle eventuali condense;
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attivita' servita,
deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
d) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto,
deve essere servito da vie di esodo ed uscite, tali da consentire una
rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio
diretto.
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al
punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti
da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere
conformi al successivo punto 4.5.3.
Inoltre: nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non
e' permesso il ricircolo dell'aria;
l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in
caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno
dell'aria calda proveniente dall'apparecchio;
l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita'.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2,
locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi
devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere realizzate in
materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al
fuoco, devono essere rispettate le seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una
struttura di schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda,
del canale da fumo e del camino da eventuali materiali combustibili in
deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento, sulla superficie
di detti materiali, di temperature pericolose per lo sviluppo di incendi
e/o alterazioni o reazioni chimiche e, in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non
si applica agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per
i quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5 m.
2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza inferiore a 2,5 m, devono essere
protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m dall'apparecchio
e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di
controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche.
1. Le condotte devono essere realizzate in conformita' a quanto previsto
dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12
aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione».
2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano
spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le
lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione
e/o incendio. L'attraversamento dei sopra richiamati locali puo' tuttavia
essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una
resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed
in ogni caso non inferiore a REI 30.
4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza
dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco
pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e
direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi
siano a servizio di piu' di un compartimento antincendio e si effettui il
ricircolo dell'aria;
dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle
serrande stesse, negli altri casi.
5. L'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo
spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2,
locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito
negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o
polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i
bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale
incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al
fuoco, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti
distanze:
0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni
lineari maggiori di almeno 0,50
m rispetto a quelle della proiezione retta del
bruciatore lateralmente, e 1,0
m rispetto a quelle della proiezione retta del
bruciatore superiormente.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere
tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni
caso non inferiore a 4 m.
2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire,
sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che
la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali e'
addossato il circuito medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove
necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.
4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una
distanza minima di 4
metri tra il piano di calpestio e il filo
inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, e' in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti
apparecchi:
all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
in locali soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas,
vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con
densita' maggiore di 0,1 persone/m2, e' ammessa l'installazione di nastri
radianti, a condizione che l'unita' termica sia posizionata all'aperto.
4.7.1 Caratteristiche dei locali.
4.7.1.1 Unita' termica posizionata all'aperto.
1. L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto
2.1.
4.7.1.2 Unita' termica posizionata all'interno dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le
unita' termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al
fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle
seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni
lineari maggiori di almeno 0,50
m rispetto a quelle della proiezione retta
dell'unita' termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione
retta dell'unita' termica superiormente.
4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed
eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei
materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni
di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.
2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire,
sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che
la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono
addossate le condotte medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove
necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.
4.7.3 Aperture di aerazione.
1. Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei locali, deve
essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione
almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista
nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il
rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte
radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia
minore di 150.
TITOLO V
Installazione di apparecchi all'interno di serre
1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
3. L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di superficie
non inferiore a 100 cm2.
TITOLO VI
Deposito di combustibile liquido
6.1 Ubicazione.
1. Il deposito, costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere
ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e' installato
l'impianto termico o all'interno di serre.
2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere
interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati a vista in
apposito e distinto locale oppure all'aperto.
3. Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi
possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati a vista, in
locali aventi caratteristiche di ubicazione di cui al punto 4.1.1.
4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di
combustibile liquido a servizio dell'impianto.
6.2 Capacita'.
1. La capacita' di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
2. In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacita' complessiva del
deposito deve osservare i seguenti limiti:
a) 100 m3,
per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) 50 m3,
per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) 25 m3,
per serbatoi installati a vista all'interno del fabbricato.
6.3 Modalita' di installazione.
1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base
alle modalita' di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti
tipologie di deposito:
A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:
i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere
danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di
calpestio;
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in
materiale incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca nonche'
dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire
l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta
di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde
il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume
non inferiore alla meta' della capacita' complessiva dei serbatoi;
B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:
i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino di
contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro
materiale idoneo allo scopo, avente capacita' pari ad almeno un quarto
della capacita' complessiva dei serbatoi. E' vietata l'installazione su
rampe carrabili e su terrazze;
C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI 90;
D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite selle
di resistenza al fuoco R 120, posizionati ad una distanza reciproca
nonche' dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da
garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed
ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento
impermeabile, di volume almeno pari alla capacita' complessiva dei
serbatoi;
E) deposito all'interno di serre:
i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le
seguenti modalita':
in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere danneggiati
da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le serre
sono realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi le seguenti
distanze minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura
di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni
superiori di almeno 0,5
m della proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve
essere non inferiore a 5 m;
deve essere inoltre previsto un bacino di contenimento di capacita' non
inferiore ad un quarto del volume dei serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre si applicano le
prescrizioni di cui ai punti A), B1) E B2) in funzione delle modalita' di
installazione previste.
6.4 Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale deposito puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate
al punto 4.2.4, comma 2, lettera b).
2. E' consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al locale
di installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.
3. I locali, all'interno di un edificio, adibiti a deposito possono
comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste di
dispositivo di autochiusura.
4. Non e' consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di
comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione.
1. Il locale deposito deve essere dotato di una o piu' aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del regolamento
per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro
l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie di aerazione non deve
essere inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale; e'
consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati
metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta
la superficie netta di aerazione prevista.
6.6 Porte.
1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere apribili
verso l'esterno ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI 60.
3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o
privata scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle porte di accesso
a locali esterni all'edificio, non e' richiesto il requisito della
resistenza al fuoco, purche' siano in materiale incombustibile.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e
l'esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono essere
conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in
materia.
2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e
devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremita'
libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia
nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il
combustibile, in caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta' del
diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm, sfociante
all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano
praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e
porte; l'estremita' del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il
flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacita'
geometrica del serbatoio;
d) idonea messa a terra;
e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio
interrato indicante:
il nome e l'indirizzo del costruttore;
l'anno di costruzione;
la capacita', il materiale e lo spessore del serbatoio.
TITOLO VII
Disposizioni complementari
7.1 Dispositivi accessori.
Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e
di accensione del combustibile conformi all'utilizzo previsto e che
garantiscano il rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
riportati all'art. 3.
La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore deve
essere munita di:
un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio
del combustibile soltanto durante il funzionamento del bruciatore stesso;
un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza
dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove e' installato il
bruciatore.
7.2 Impianto elettrico.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla
legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968),
e tale conformita' deve essere attestata secondo le procedure previste
dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
1990), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2 e
6.1 deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione
segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere
collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile e accessibile.
7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. In prossimita' di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra,
deve essere installato, in posizione segnalata e facilmente
raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale non minore
di 6 kg
e capacita' estinguente non inferiore a 21A - 113B.
2. Gli impianti termici con portata termica complessiva installata
superiore a 1160 kW devono essere protetti da un estintore carrellato a
polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacita'
estinguente pari a A-B1.
7.4 Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 156
del 23 settembre 1996) e deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle
limitazioni imposti nonche' segnalare la posizione della valvola esterna
di intercettazione e dell'interruttore elettrico generale.
- Decreto Ministero dell’
Interno 22 Ottobre 2007:
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di
servizi.
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, "Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si
applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza
elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni
inserite in processi di produzione industriale, installazioni
antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e
ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi
struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti,
le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Art. 2.
Disposizioni per le installazioni esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in regola con la previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento.
Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1
sono realizzati in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone
ed ai beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3
e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli
apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e
le norme di buona tecnica.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal
Ministero dell'interno con particolare riferimento a:
circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI
MOTORI
A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA
O A MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI,
INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI
Titolo I
GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini,
le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si
definisce:
a) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio;
b) carburante di alimentazione:
liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del
Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di
origine vegetale;
gassoso;
c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per
la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;
d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale
e' installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente
per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di
locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. La
cofanatura puo' avere anche funzione di riduzione delle emissioni
acustiche;
e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante
dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con un
generatore di energia elettrica o macchina operatrice; puo' essere di
tipo fisso, rimovibile e mobile;
f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello,
automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;
g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non
mobile, facilmente disinstallabile;
h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e
privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito purche' privi di
pareti comuni;
i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori
terra ne' interrato;
n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive
comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate
per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei
di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai
morsetti del generatore. La potenza e' dichiarata dal fabbricante e
deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;
q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;
r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi,
montato a bordo gruppo;
s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi,
alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del
gruppo elettrogeno;
t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per
il contenimento del carburante;
u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo
spargimento del carburante contenuto all'interno del serbatoio
incorporato o di servizio. Il sistema puo' essere realizzato con
bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi
con doppia parete;
v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il
trasferimento del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio
incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento
del gruppo.
Titolo II
INSTALLAZIONE GRUPPI
Capo I
Generalita'
1. Luoghi di installazione dei gruppi.
1.1. I gruppi possono essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in
locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni comuni.
2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati
in locali ai piani fuori terra.
2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C
o a gas aventi densita' rispetto all'aria non superiore a 0,8 e'
consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di
calpestio non puo' comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al
di sotto del piano di riferimento.
2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. e' consentita
l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali
interrati.
2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore
a 24 m
possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con
carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale
serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacita' non
superiore a 120 l.
Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o
gas aventi densita' rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono
essere installati sul terrazzo piu' elevato degli edifici suddetti o
su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con
esclusione delle superfici aggettanti.
2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte,
a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e
simili, con particolare riferimento alle attivita' di cui ai punti
51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero
dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 1982, n. 98, l'installazione
di impianti alimentati con
carburante di tipo gassoso o liquido di categoria A o B e' consentita
esclusivamente in locali non sottostanti e non contigui ad ambienti
destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o
passaggio di gruppi di persone.
2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di
servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del
carburante contenuto nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto
il serbatoio incorporato o di servizio, deve comunque essere
realizzato un bacino di contenimento o una vasca di raccolta che
circoscriva il gruppo elettrogeno, con capacita' di almeno 120 l.
2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o piu'
gruppi purche' la potenza complessiva massima non risulti superiore a
2.500 kW.
2.8. Nel locale ove sono installati uno o piu' gruppi alimentati
con carburante di categoria C e' consentita la coesistenza di
impianti di produzione di calore alimentati con combustibile di
categoria C, a condizione che i serbatoi incorporati o di servizio
dei gruppi non superino complessivamente 120 l.
Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di
calore devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive
macchine per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.
Capo II
Installazione all'aperto
1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una
distanza non inferiore a 3
m da depositi di sostanze combustibili,
fatta eccezione per quelli destinati ad alimentare le installazioni
stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne
relative ai depositi di G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in
luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere
costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente
protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal
costruttore.
2. I gruppi devono essere contornati da un'area avente
profondita' non minore di 3
m priva di materiali o vegetazione che
possano costituire pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura
dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e
separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
Capo III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei
relativi accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione
al fuoco ovvero classe A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del
Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Inoltre, essi devono soddisfare i
requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al
capo IV, comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono
essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura
dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture portanti e
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
4. L'accesso ai locali esterni puo' avvenire, oltre che
direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del
fabbricato servito, secondo le modalita' previste nel successivo capo
IV, comma 1, lettera d).
Capo IV
Installazione in fabbricati o strutture destinati anche
ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria
del fabbricato servito
1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione.
1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con
intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6
m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
2. Se la parete e' attestata su intercapedine, questa deve
essere ad esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo;
e' ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in
cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici;
deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano
grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la
superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine
immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al
precedente capoverso.
3. Se la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra
la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere
almeno di 0,60 m,
onde consentire la realizzazione di aperture di
aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere
altezza non inferiore a 0,50
m.
b) Strutture.
1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una
resistenza al fuoco di almeno R/REI-EI 120.
c) Dimensioni.
1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non
deve essere inferiore a 2,50
m con un minimo di 2,00 m sottotrave.
2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e
dei relativi accessori e le pareti verticali ed orizzontali del
locale, nonche' le distanze tra i gruppi installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo.
d) Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale puo' avvenire:
direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di
aerazione non inferiori a 0,30
m2 realizzate su parete attestata su
spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su
intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in
materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a
conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La
struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60';
da intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al
locale stesso e ad eventuali locali accessori, nelle quali non e'
consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria
dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto
o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese,
ospedali e simili, nonche' alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero
dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 1982, n. 98, o edifici aventi altezza antincendio superiore
a 24 m,
l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio
scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del
locale stesso.
3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e
manovra, a servizio del gruppo.
e) Porte.
1. Le porte del locale devono essere apribili verso
l'esterno, incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura.
Quelle che si aprono verso i locali di cui alla precedente
lettera d), punto e 3, devono essere REI 120.
f) Ventilazione.
1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di
cui al capo IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non
inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque
non inferiore a 0,10
m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400
kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la
superficie minima e' calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici
suddette sono maggiorate del 25%.
2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di
ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in
pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento.
Titolo III
GRUPPI
Capo I
Generalita'
1.1. Marcatura CE.
1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il
regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di
conformita'; in tal caso l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia
della dichiarazione CE di conformita' ed il manuale di uso e
manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.
2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere
certificati secondo le normative vigenti.
Capo II
Alimentazione dei motori
Sezione I
Alimentazione a gas
1.1. Alimentazione.
1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno puo' avvenire da
deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata
da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve
superare il valore di 50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.
1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando
elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas
in caso di emergenza.
3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno
del locale gruppo elettrogeno.
1.3. Tubazioni.
a) Impianto interno.
1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in
acciaio e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri
deve essere posto in guaina sigillata verso la parete interna del
locale.
2. Esso non deve presentare prese libere.
b) Prove di tenuta.
1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione
interna del gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta;
l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione
pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio.
2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che
alla tubazione flessibile.
c) Tubazioni flessibili.
1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale
dell'impianto di alimentazione dovra' essere realizzato con un tratto
di tubo metallico flessibile, con caratteristiche adeguate alla
pressione di esercizio.
1.4. Regolatori di pressione.
1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale,
possono essere muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole
di sicurezza, queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremita'
posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da
qualsiasi apertura o presa d'aria.
1.5. Dispositivi di sicurezza.
1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:
a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o
alta pressione del gas di alimentazione;
b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che
deve comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo.
Sezione II
Alimentazione a carburante liquido
1.1. Sistema di alimentazione.
1. Il gruppo puo' essere alimentato direttamente dal serbatoio di
deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio.
L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire
per circolazione forzata.
1.2. Serbatoio incorporato.
1. Ciascun motore non puo' avere piu' di un serbatoio incorporato
anche diviso in piu' setti; il serbatoio deve essere saldamente
ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore.
2. La capacita' del serbatoio incorporato non puo' eccedere i
2.500 l nel caso di carburante di categoria C; nel caso di
alimentazione con carburante di categoria A o B, la capacita' del
serbatoio non puo' eccedere i 120 l.
1.3. Serbatoio di servizio.
1. La capacita' del serbatoio di servizio, realizzato con
materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per
carburanti di categoria C e 120
l per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.
1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito.
Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi
con serbatoi di capacita' superiore a 120 l, installati nella
volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite
sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici;
tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico
al 90% della capacita' dei medesimi.
Quando il gruppo e' alimentato con carburante di categoria C da
serbatoio incorporato di capacita' inferiore a 120 l, il rifornimento
del serbatoio e' consentito con recipienti portatili del tipo
approvato secondo la vigente normativa.
1.5. Capacita' complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione.
1. La capacita' complessiva dei serbatoi incorporati o di
servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i
gruppi, non puo' essere superiore a 2500 l. nel caso di
carburante di
categoria C o 120 l.
nel caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di deposito.
1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o
all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto
del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non
possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione
di detti serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.
1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di
servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo
pieno nel serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di
valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e non presentare
impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.
2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di
servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza
che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di intercettazione del flusso;
b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di
versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa
tale sistema puo' prevedere una condotta di deflusso verso il
serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacita', priva
di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti
impedimenti al naturale deflusso.
4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve
essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso
di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente
e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.
5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di
raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del
locale di installazione dei gruppi.
In caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento
devono automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di
sicurezza:
a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno
al locale;
b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza,
in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non
devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature
elettriche.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico dei gas combusti.
1.1. Varie.
1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo
scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi
devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio
di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di
scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m
da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di
ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano
praticabile.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette
con materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o
schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono
essere di classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola
d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto
di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale,
in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e
deve anche attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei
circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassissima
tensione di sicurezza.
3. Mezzi di estinzione portatili.
1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per
fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente
non inferiore a 6 kg.
2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato
a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacita'
estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493. I gruppi che garantiscono il
funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla
protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi
essenziali che necessitano della continuita' di esercizio, devono
essere chiaramente segnalati.
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